Ordinanza 295/2001 (ECLI:IT:COST:2001:295)
Massima numero 26496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
26495
Titolo
Forze armate - Procedimento disciplinare - Scelta del difensore - Obbligatoria difesa ad opera di ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" dell'incolpato - Lamentata irragionevolezza rispetto ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Forze armate - Procedimento disciplinare - Scelta del difensore - Obbligatoria difesa ad opera di ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" dell'incolpato - Lamentata irragionevolezza rispetto ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, dal tenore e dalla 'ratio' della disposizione censurata - la quale si limita a stabilire che il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste - non si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni caso, in posizione di subordinazione gerarchica".
- V. richiamata sentenza n. 37/1992.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, dal tenore e dalla 'ratio' della disposizione censurata - la quale si limita a stabilire che il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste - non si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni caso, in posizione di subordinazione gerarchica".
- V. richiamata sentenza n. 37/1992.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1954
n. 599
art. 73
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte