Ordinanza 296/2001 (ECLI:IT:COST:2001:296)
Massima numero 26497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Superamento tabellare di parametri relativi a sostanze non degradabili - Facoltà di chiedere la revisione delle analisi - Mancata previsione - Prospettata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ad altre normative (dettate in particolare per le emissioni atmosferiche e in materia alimentare), nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Superamento tabellare di parametri relativi a sostanze non degradabili - Facoltà di chiedere la revisione delle analisi - Mancata previsione - Prospettata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ad altre normative (dettate in particolare per le emissioni atmosferiche e in materia alimentare), nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 nonché degli articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme di legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione nelle ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di campioni di reflui non deteriorabili. Infatti, una volta assicurate le garanzie di difesa nei riguardi della esecuzione delle analisi, la previsione di una revisione delle stesse in via amministrativa non risponde ad un vincolo costituzionale.
- V. richiamata sentenza n. 15/1986.
- Sulle garanzie procedimentali necessarie ai fini dell'esecuzione delle analisi dei reflui, v. richiamate sentenze n. 248/1983, n. 149/1969 e n. 330/1990.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 nonché degli articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme di legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione nelle ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di campioni di reflui non deteriorabili. Infatti, una volta assicurate le garanzie di difesa nei riguardi della esecuzione delle analisi, la previsione di una revisione delle stesse in via amministrativa non risponde ad un vincolo costituzionale.
- V. richiamata sentenza n. 15/1986.
- Sulle garanzie procedimentali necessarie ai fini dell'esecuzione delle analisi dei reflui, v. richiamate sentenze n. 248/1983, n. 149/1969 e n. 330/1990.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
10/05/1976
n. 319
art. 9
co. 0
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 28
co. 3
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 50
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte