Sentenza 126/2022 (ECLI:IT:COST:2022:126)
Massima numero 44776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
06/04/2022; Decisione del
06/04/2022
Deposito del 24/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Ricognizione dei parametri evocati (nel caso di specie: art. 117, primo comma, Cost.) - Inclusione di quello che, benché non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione, può considerarsi implicitamente evocato - Ammissibilità del ricorso. (Classif. 113003).
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Ricognizione dei parametri evocati (nel caso di specie: art. 117, primo comma, Cost.) - Inclusione di quello che, benché non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione, può considerarsi implicitamente evocato - Ammissibilità del ricorso. (Classif. 113003).
Testo
A fronte della volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di sollevare, a mezzo dell'intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione delle norme UE, spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto non indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso, solo nelle ipotesi in cui i parametri comunitari interposti non fossero identificabili alla luce delle ragioni espresse per cui può ritenersi che la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella mutatio libelli. (Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 265/2016 - mass. 39276).
A fronte della volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di sollevare, a mezzo dell'intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione delle norme UE, spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto non indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso, solo nelle ipotesi in cui i parametri comunitari interposti non fossero identificabili alla luce delle ragioni espresse per cui può ritenersi che la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella mutatio libelli. (Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 265/2016 - mass. 39276).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte