Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Padre detenuto - Condizioni di accesso alla misura - Previsione, in aggiunta al fatto che la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre - Denunciata violazione dell'asserito principio di parità di trattamento tra i componenti delle formazioni sociali - Irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167002).
Sono dichiarate inammissibili, complessivamente per irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia in riferimento all’art. 2 Cost., dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. I rimettenti si riferiscono a un asserito principio di parità tra le persone da riconoscersi anche nell’ambito delle famiglie omogenitoriali e di fatto ma, nel primo caso, la censura è irrilevante – non concernendo nessuno dei casi oggetto dei procedimenti a quibus coppie dello stesso sesso – e, nel secondo, è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti non hanno infatti, chiarito perché dall’art. 2 Cost. – che indubbiamente riconosce i diritti di tali formazioni sociali e delle persone che ne fanno parte – sia evincibile anche un principio di parità di trattamento tra i singoli componenti, più propriamente riconducibile, invece, all’art. 3 Cost. (Precedente: S. 148/2024 - mass. 46369).