Ordinanza 298/2001 (ECLI:IT:COST:2001:298)
Massima numero 26504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione - Esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera o trattenimento nei centri di permanenza temporanea - Mancata previsione di convalida e mantenimento del provvedimento di espulsione, anche in caso di mancata convalida giudiziaria del trattenimento presso i centri di permanenza - Lamentata violazione del principio della riserva di giurisdizione - Questione già decisa nel senso della non fondatezza - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Straniero - Espulsione - Esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera o trattenimento nei centri di permanenza temporanea - Mancata previsione di convalida e mantenimento del provvedimento di espulsione, anche in caso di mancata convalida giudiziaria del trattenimento presso i centri di permanenza - Lamentata violazione del principio della riserva di giurisdizione - Questione già decisa nel senso della non fondatezza - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la misura dell'espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera di stranieri, violerebbe la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento, preventivo o di convalida, dell'autorità giudiziaria. Infatti, la questione è già stata dichiarata con fondata con la sentenza n. 105/2001 e gli attuali remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la misura dell'espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera di stranieri, violerebbe la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento, preventivo o di convalida, dell'autorità giudiziaria. Infatti, la questione è già stata dichiarata con fondata con la sentenza n. 105/2001 e gli attuali remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 6
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte