Ordinanza 299/2001 (ECLI:IT:COST:2001:299)
Massima numero 26505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione marche - Caccia - Ambiti territoriali di caccia - Composizione dei comitati di gestione - Rappresentanza di organizzazioni agricole e di associazioni venatorie - Lamentata inosservanza dei criteri stabiliti dalla legge statale (11 febbraio 1992, n. 157) - Manifesta infondatezza della questione.
Regione marche - Caccia - Ambiti territoriali di caccia - Composizione dei comitati di gestione - Rappresentanza di organizzazioni agricole e di associazioni venatorie - Lamentata inosservanza dei criteri stabiliti dalla legge statale (11 febbraio 1992, n. 157) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Infatti, la norma regionale censurata appare rispettosa del principio inderogabile di rappresentatività introdotto dalla legge statale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.
- In tema di programmazione dell'attività venatoria e di bilanciamento con l'esigenza di protezione della fauna selvatica, v. richiamate sentenze n. 169/1999, n. 448/1997, n. 35/1995, n. 4/2000.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Infatti, la norma regionale censurata appare rispettosa del principio inderogabile di rappresentatività introdotto dalla legge statale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.
- In tema di programmazione dell'attività venatoria e di bilanciamento con l'esigenza di protezione della fauna selvatica, v. richiamate sentenze n. 169/1999, n. 448/1997, n. 35/1995, n. 4/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
05/01/1995
n. 7
art. 18
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte