Ordinanza 300/2001 (ECLI:IT:COST:2001:300)
Massima numero 26506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello stato - Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza per la presentazione della domanda - Elevazione del termine (da cinque a dieci anni) per i malati affetti dal morbo di parkinson - Mancata estensione dello stesso termine ad altre patologie (nella specie, alla sclerosi multipla) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione, nello stabilire che la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede che detto termine sia elevato a dieci anni per la sola infermità del parkinsonismo e non anche per la sclerosi multipla. Infatti, una dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale tipo è preclusa alla Corte, poiché la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore.

- Sulla imprescrittibilità del diritto a pensione ribadito anche in riferimento alla pensione privilegiata, v. richiamata sentenza n. 126/1991.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 169  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte