Ordinanza 301/2001 (ECLI:IT:COST:2001:301)
Massima numero 26507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ricorso straordinario al presidente della repubblica - Disciplina - Competenza presidenziale e procedimento - Carenza di delega legislativa in materia e violazione della delega attribuita al governo in materia di ricorsi amministrativi, in particolare con riguardo al criterio della economicità delle procedure - Questione gia' decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Assenza di argomenti ulteriori - Manifesta infondatezza.
Ricorso straordinario al presidente della repubblica - Disciplina - Competenza presidenziale e procedimento - Carenza di delega legislativa in materia e violazione della delega attribuita al governo in materia di ricorsi amministrativi, in particolare con riguardo al criterio della economicità delle procedure - Questione gia' decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Assenza di argomenti ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 8
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 9
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 10
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 11
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 12
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 13
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 14
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 87
Altri parametri e norme interposte