Ordinanza 302/2001 (ECLI:IT:COST:2001:302)
Massima numero 26508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Valutazione delle prove - Prova indiziaria - Desumibilità di fatti da indizi "gravi, precisi e concordanti", anziche' da prove certe - Assunto contrasto con il principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, con disparità di trattamento tra i cittadini e violazione della liberta' personale - Manifesta inammissibilita' della questione.
Processo penale - Valutazione delle prove - Prova indiziaria - Desumibilità di fatti da indizi "gravi, precisi e concordanti", anziche' da prove certe - Assunto contrasto con il principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, con disparità di trattamento tra i cittadini e violazione della liberta' personale - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi. Infatti, con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un paramentro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del codice civile, sicché la richiesta soppressione della norma censurata non condurrebbe a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo penale, ma anzi produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice 'a quo', in contraddizione con le sue premesse argomentative.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi. Infatti, con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un paramentro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del codice civile, sicché la richiesta soppressione della norma censurata non condurrebbe a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo penale, ma anzi produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice 'a quo', in contraddizione con le sue premesse argomentative.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 192
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte