Ordinanza 303/2001 (ECLI:IT:COST:2001:303)
Massima numero 26509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanita' pubblica - Medici docenti universitari con attività assistenziale o direzione di strutture assistenziali - Cessazione delle attività assistenziali al raggiungimento dei limiti massimi di età - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento, della riserva di legge in materia e carenza, nella delega legislativa, di criteri direttivi vincolanti anche la normazione secondaria - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
Sanita' pubblica - Medici docenti universitari con attività assistenziale o direzione di strutture assistenziali - Cessazione delle attività assistenziali al raggiungimento dei limiti massimi di età - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento, della riserva di legge in materia e carenza, nella delega legislativa, di criteri direttivi vincolanti anche la normazione secondaria - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 71/2001, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata proprio "nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle struture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca".
M.F.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 71/2001, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata proprio "nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle struture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca".
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/11/1998
n. 419
art. 2
co. 1
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 0
decreto legislativo
19/06/1999
n. 229
art. 13
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte