Ordinanza 304/2001 (ECLI:IT:COST:2001:304)
Massima numero 26510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Violazioni rilevate con accertamenti in rettifica o d'ufficio - Sanzioni - Oblazione (analogamente a quanto previsto per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti) - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Violazioni rilevate con accertamenti in rettifica o d'ufficio - Sanzioni - Oblazione (analogamente a quanto previsto per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti) - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Infatti, tale norma, denunciata nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", non lede il principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973; e quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., il riferimento ad esso, peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto costituzionale.
- Sull'art. 53 Cost., v. richiamate sentenze n. 291/1997 e n. 119/1980 e ordinanza n. 95/1993.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Infatti, tale norma, denunciata nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", non lede il principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973; e quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., il riferimento ad esso, peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto costituzionale.
- Sull'art. 53 Cost., v. richiamate sentenze n. 291/1997 e n. 119/1980 e ordinanza n. 95/1993.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 600
art. 55
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte