Ordinanza 305/2001 (ECLI:IT:COST:2001:305)
Massima numero 26511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Revocazione delle sentenze della corte di cassazione - Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso - Inesperibilita' del ricorso per revocazione, nel caso di successivo rinvenimento di documento decisivo, la cui mancata produzione, per causa non imputabile alla parte interessata, abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa - Prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della parità di trattamento tra le parti - Limiti all'intervento manipolativo richiesto - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Revocazione delle sentenze della corte di cassazione - Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso - Inesperibilita' del ricorso per revocazione, nel caso di successivo rinvenimento di documento decisivo, la cui mancata produzione, per causa non imputabile alla parte interessata, abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa - Prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della parità di trattamento tra le parti - Limiti all'intervento manipolativo richiesto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori.
- In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori.
- In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 391
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 395
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte