Ordinanza 307/2001 (ECLI:IT:COST:2001:307)
Massima numero 26513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione al regime di semilibertà di condannati per determinati delitti e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro - Condizione della condotta collaborativa con la giustizia - Lamentata irragionevolezza della previsione e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione al regime di semilibertà di condannati per determinati delitti e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro - Condizione della condotta collaborativa con la giustizia - Lamentata irragionevolezza della previsione e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà, nei confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Infatti, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a seguito di sentenza di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che, essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di pericolosità sociale, sicché il rimettente, nel motivare sulla rilevanza della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, comma 4, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale misura.
- Per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà, nei confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Infatti, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a seguito di sentenza di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che, essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di pericolosità sociale, sicché il rimettente, nel motivare sulla rilevanza della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, comma 4, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale misura.
- Per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 0
decreto-legge
13/05/1991
n. 152
art. 1
co. 0
legge
12/07/1991
n. 203
art. 0
co. 0
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 15
co. 0
legge
07/08/1992
n. 356
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte