Ordinanza 310/2001 (ECLI:IT:COST:2001:310)
Massima numero 26516
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di salerno per conflitto di attribuzione, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di salerno per conflitto di attribuzione, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Salerno, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima nella seduta del 5 luglio 2000, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende giudizio penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati a ricorrere e a esser parte del conflitto e viene inoltre denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione parlamentare.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Salerno, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima nella seduta del 5 luglio 2000, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende giudizio penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati a ricorrere e a esser parte del conflitto e viene inoltre denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
05/07/2000
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3