Sentenza 313/2001 (ECLI:IT:COST:2001:313)
Massima numero 26520
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Strade e autostrade - Istituzione nel territorio provinciale di un ufficio, con sede in bolzano, dell'ente nazionale per le strade e di una sezione staccata dell'ufficio autostrade di bologna - Ricorso della provincia di bolzano per conflitto di attribuzione - Lamentata omissione di procedure collaborative con la provincia ricorrente - Potere di organizzazione statale nel settore - Rigetto del ricorso.
Strade e autostrade - Istituzione nel territorio provinciale di un ufficio, con sede in bolzano, dell'ente nazionale per le strade e di una sezione staccata dell'ufficio autostrade di bologna - Ricorso della provincia di bolzano per conflitto di attribuzione - Lamentata omissione di procedure collaborative con la provincia ricorrente - Potere di organizzazione statale nel settore - Rigetto del ricorso.
Testo
Rientra nel potere di organizzazione statale - una volta soppresso il compartimento dell'ANAS di Trento - istituire un ufficio con sede in Bolzano dell'Ente nazionale per le strade, operante anche come sezione staccata dell'ufficio speciale per le autostrade di Bologna, in quanto le autostrade sono espressamente escluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 320 del 1997 e lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite. Di conseguenza, non interferendo nella sfera di competenza provinciale, tale scelta non esigeva una procedura di collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, il cui ricorso per conflitto di attribuzione va pertanto respinto.
Rientra nel potere di organizzazione statale - una volta soppresso il compartimento dell'ANAS di Trento - istituire un ufficio con sede in Bolzano dell'Ente nazionale per le strade, operante anche come sezione staccata dell'ufficio speciale per le autostrade di Bologna, in quanto le autostrade sono espressamente escluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 320 del 1997 e lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite. Di conseguenza, non interferendo nella sfera di competenza provinciale, tale scelta non esigeva una procedura di collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, il cui ricorso per conflitto di attribuzione va pertanto respinto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte