Sentenza 314/2001 (ECLI:IT:COST:2001:314)
Massima numero 26523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Investimenti pubblici - Valutazione delle relative decisioni secondo un unico modello organizzativo, predeterminato dalla legge statale - Lamentata interferenza nei processi decisionali dell'ente provinciale - Ricorso della provincia autonoma di trento - Non fondatezza della questione.
Investimenti pubblici - Valutazione delle relative decisioni secondo un unico modello organizzativo, predeterminato dalla legge statale - Lamentata interferenza nei processi decisionali dell'ente provinciale - Ricorso della provincia autonoma di trento - Non fondatezza della questione.
Testo
Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e c) della legge n. 144 del 1999 - alle quali si deve riconoscere il carattere di norme fondamentali delle riforme economico sociali - sono rivolte ad enunciare principi di organizzazione con riguardo alla valutazione delle decisioni relative agli investimenti pubblici; non può, quindi, interferire nei processi decisionali della Provincia ricorrente il previsto contributo dei nuclei di valutazione, che rimane per sempre contenuto nei limiti di un'attività di ausilio tecnico-valutativo alle decisioni che competono alle singole amministrazioni. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia di Trento.
- Sul vincolo per la legislazione anche esclusiva delle Regioni e Province autonome, deivante dalle norme di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 4/2000 (qui richiamata).
Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e c) della legge n. 144 del 1999 - alle quali si deve riconoscere il carattere di norme fondamentali delle riforme economico sociali - sono rivolte ad enunciare principi di organizzazione con riguardo alla valutazione delle decisioni relative agli investimenti pubblici; non può, quindi, interferire nei processi decisionali della Provincia ricorrente il previsto contributo dei nuclei di valutazione, che rimane per sempre contenuto nei limiti di un'attività di ausilio tecnico-valutativo alle decisioni che competono alle singole amministrazioni. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia di Trento.
- Sul vincolo per la legislazione anche esclusiva delle Regioni e Province autonome, deivante dalle norme di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 4/2000 (qui richiamata).
Atti oggetto del giudizio
legge
17/05/1999
n. 144
art. 1
co. 1
legge
17/05/1999
n. 144
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3