Sentenza 126/2022 (ECLI:IT:COST:2022:126)
Massima numero 44778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  06/04/2022;  Decisione del  06/04/2022
Deposito del 24/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44775  44776  44777  44779  44780


Titolo
Caccia - In genere - Norme della Regione Lombardia - Modalità di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo - Verifica unicamente della presenza dell'anellino sull'esemplare - Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 040001).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e». La prescrizione, introdotta dalla norma regionale impugnata dal Governo, che limita l'attività dell'organo accertatore alla sola verifica della presenza dell'anellino sull'esemplare, si colloca ad un livello di tutela ambientale nettamente inferiore rispetto a quello che deriva dalle prescrizioni nazionali, perché impedisce all'organo accertatore di verificare che l'anellino sia inamovibile e abbia la stampigliatura del numero. Il vulnus alla Costituzione non si estende invece alla parte della disposizione che impone il controllo sull'anellino, trattandosi di una funzione, rimessa all'organo accertatore, che non può certo dirsi in contrasto con le invocate previsioni della legge-quadro statale. (Precedente: S. 69/2022 - mass. 44668).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  25/05/2021  n. 8  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte