Sentenza 314/2001 (ECLI:IT:COST:2001:314)
Massima numero 26524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Investimenti pubblici - Costituzione dei nuclei di valutazione e verifica - Necessaria considerazione, da parte delle amministrazioni interessate, di "strutture similari", al fine di evitare "duplicazioni" ed elaborazione di un programma di attuazione - Ricorso della provincia di trento - Non fondatezza della questione.
Investimenti pubblici - Costituzione dei nuclei di valutazione e verifica - Necessaria considerazione, da parte delle amministrazioni interessate, di "strutture similari", al fine di evitare "duplicazioni" ed elaborazione di un programma di attuazione - Ricorso della provincia di trento - Non fondatezza della questione.
Testo
Le disposizioni del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 144 del 1999 - secondo cui nella costituzione dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici occorre tener conto di strutture similari già esistenti, evitare duplicazioni, come pure provvedere ad elaborare un programma di attuazione - corrispondono a regole di buona amministrazione, funzionalmente legate da un rapporto di necessaria integrazione con quelle contenute nei commi 1 e 2 (dell'art. 1) della stessa legge n. 144, concorrendo a realizzarne gli obiettivi riformatori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione sollevata con ricorso della Provincia di Trento.
- Sul carattere riformatore delle norme che valgono a integrare una precedente disciplina di riforma, v. sentenze (qui richiamate) n. 170/2001 e n. 477/2000.
Le disposizioni del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 144 del 1999 - secondo cui nella costituzione dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici occorre tener conto di strutture similari già esistenti, evitare duplicazioni, come pure provvedere ad elaborare un programma di attuazione - corrispondono a regole di buona amministrazione, funzionalmente legate da un rapporto di necessaria integrazione con quelle contenute nei commi 1 e 2 (dell'art. 1) della stessa legge n. 144, concorrendo a realizzarne gli obiettivi riformatori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione sollevata con ricorso della Provincia di Trento.
- Sul carattere riformatore delle norme che valgono a integrare una precedente disciplina di riforma, v. sentenze (qui richiamate) n. 170/2001 e n. 477/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/05/1999
n. 144
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3