Sentenza 314/2001 (ECLI:IT:COST:2001:314)
Massima numero 26525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Investimenti pubblici - Valutazione e verifica - Determinazione, da parte della provincia, di sistemi locali di lavoro - Fissazione dei criteri da parte del cipe - Lamentata estraneità dell'atto previsto al sistema dei rapporti tra stato e province autonome - Ricorso della provincia di trento - Non fondatezza della questione.
Investimenti pubblici - Valutazione e verifica - Determinazione, da parte della provincia, di sistemi locali di lavoro - Fissazione dei criteri da parte del cipe - Lamentata estraneità dell'atto previsto al sistema dei rapporti tra stato e province autonome - Ricorso della provincia di trento - Non fondatezza della questione.
Testo
Non lede l'autonomia provinciale la disposizione secondo cui, nell'ambito dell'attività rivolta a individuare i sistemi locali di lavoro, Regioni e Province debbano operare sulla base di criteri tecnici elaborati dal CIPE, cioè da un organo pur sempre dotato delle conoscenze necessarie in rapporto ai compiti previsti, tanto più trattandosi di esigenze che postulano un'azione unitaria e interventi destinati ad inserirsi nel più ampio quadro dei programmi comunitari. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento.
Non lede l'autonomia provinciale la disposizione secondo cui, nell'ambito dell'attività rivolta a individuare i sistemi locali di lavoro, Regioni e Province debbano operare sulla base di criteri tecnici elaborati dal CIPE, cioè da un organo pur sempre dotato delle conoscenze necessarie in rapporto ai compiti previsti, tanto più trattandosi di esigenze che postulano un'azione unitaria e interventi destinati ad inserirsi nel più ampio quadro dei programmi comunitari. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/05/1999
n. 144
art. 1
co. 9
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3