Sentenza 314/2001 (ECLI:IT:COST:2001:314)
Massima numero 26526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26523  26524  26525


Titolo
Investimenti pubblici - Costituzione di nuclei di valutazione e verifica - Determinazione delle caratteristiche organizzative dei nuclei, rimessa ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri - Applicabilità della previsione di legge anche alla regione trentino-alto adige e alle province di trento e bolzano - Ricorso della provincia di trento - Mancata previsione della procedura di consultazione degli enti autonomi (regionale e provinciali), al fine della verifica di compatibilità dell'atto indicato con lo statuto regionale - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione delle "caratteristiche organizzative comuni" degli istituendi nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Tale disposizione, infatti, nella parte in cui ricomprende, tra i propri destinatari, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non appare rispettosa della norma dettata dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e della procedura in esso prevista, la quale esige la consultazione degli enti regionale e provinciali per la efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome.

- Sul divieto di discipline regolamentari dello Stato in materie affidate alla competenza regionale e provinciale, sentenza n. 169/1999 (richiamata).

Atti oggetto del giudizio

legge  17/05/1999  n. 144  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3