Sentenza 315/2001 (ECLI:IT:COST:2001:315)
Massima numero 26527
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (aran) - Spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il comparto sanità - Finanziamento - Soggetti obbligati a corrispondere contributi a favore dell'agenzia - Imposizione dell'obbligo anche alle province autonome di trento e bolzano - Modalità fissate con decreto del ministro della funzione pubblica - Ricorso per conflitto delle province stesse - Lesione delle attribuzioni statutariamente spettanti alle ricorrenti nonché della loro autonomia finanziaria - Non spettanza allo stato della competenza esercitata - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento di altra censura.

Testo
Non spetta allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolo di partecipazone alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente è annullato il decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti la pretesa dello Stato che anche le Province autonome contribuiscano al finanziamento dell'ARAN quando le stesse Province non si siano avvalse della rappresentanza dell'ARAN ma abbiano esercitato - come è avvenuto - la facoltà loro riconosciuta (ex art. 50, comma 16, del d.lgs. n. 29 del 1993) nel senso di provvedere autonomamente, attraverso propri organismi, alla contrattazione collettiva in ambito provinciale del comparto sanità, si risolve nella lesione delle attribuzioni che statutariamente spettano alle ricorrenti in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni e enti sanitari (art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992) e della loro autonomia finanziaria. Resta assorbita l'ulteriore censura con la quale all'onere di contribuzione imposto dal decreto impugnato si contestano le modalità di adempimento.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro per la funzione pubblica  18/10/1999  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 1  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 50    co. 16