Sentenza 316/2001 (ECLI:IT:COST:2001:316)
Massima numero 26528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Amministrazione giudiziaria - Concorsi riservati al personale del profilo professionale di dattilografo (di quarta qualifica) assunto a contratto dopo l' 1 gennaio 1991 - Preclusione per gli appartenenti alla quinta qualifica funzionale, come stenodattilografi, della possibilità di partecipare ai concorsi riservati - Prospettato contrasto con i principi di razionalita', di parita' di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Il senso logico della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, non consente che di essa si dia una lettura riduttiva, ben prestandosi la disposizione stessa ad essere intesa nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo per la partecipazione ai concorsi ivi previsti, tale cioè da non precludere che vi possano partecipare anche gli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale, i quali hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dalla predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Sull'onere per l'interprete di privilegiare l'interpretazione conforme a Costituzione, v. sentenza n. 113/2000 qui richiamata.

Atti oggetto del giudizio

legge  22/07/1997  n. 276  art. 14  co. 3

legge  02/10/1997  n. 333  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte