Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Agricoltura - Soppressione e messa in liquidazione dell'aima e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Riserva a favore dello stato della gestione nel settore degli aiuti all'agricoltura - Ricorso della regione lombardia - Lamentata indebita sottrazione dei poteri in tale settore alle regioni, in contrasto con la 'ratio' della delega legislativa volta alla decentralizzazione delle funzioni - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Soppressione e messa in liquidazione dell'aima e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Riserva a favore dello stato della gestione nel settore degli aiuti all'agricoltura - Ricorso della regione lombardia - Lamentata indebita sottrazione dei poteri in tale settore alle regioni, in contrasto con la 'ratio' della delega legislativa volta alla decentralizzazione delle funzioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Con la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il decreto legislativo n. 165 del 1999, lungi dal contrastare la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agro- alimentare espressa nella legge delega, n. 59 del 1997, al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria, ha soltanto trattenuto, affidandole appunto all'AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non avrebbero potuto essere esercitate dalle Regioni, in quanto richiedono l'esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale; sicché devono intendersi trasferite alle Regioni tutte le funzioni un tempo conferite all'AIMA che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale. Nessun argomento, letterale o sistematico, induce, poi, a ritenere che la norma di delega intendesse escludere l'istituzione di organismi nuovi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. e all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Con la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il decreto legislativo n. 165 del 1999, lungi dal contrastare la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agro- alimentare espressa nella legge delega, n. 59 del 1997, al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria, ha soltanto trattenuto, affidandole appunto all'AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non avrebbero potuto essere esercitate dalle Regioni, in quanto richiedono l'esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale; sicché devono intendersi trasferite alle Regioni tutte le funzioni un tempo conferite all'AIMA che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale. Nessun argomento, letterale o sistematico, induce, poi, a ritenere che la norma di delega intendesse escludere l'istituzione di organismi nuovi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. e all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 1
co. 0
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11