Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Agricoltura - Attuazione di regolamento comunitario - Aiuti alla agricoltura - Determinazione statale del numero degli organismi pagatori e dei requisiti per il loro riconoscimento - Ricorso della regione lombardia - Prospettata irragionevole possibilità di sperequazioni tra regioni nonche' lesione di competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Attuazione di regolamento comunitario - Aiuti alla agricoltura - Determinazione statale del numero degli organismi pagatori e dei requisiti per il loro riconoscimento - Ricorso della regione lombardia - Prospettata irragionevole possibilità di sperequazioni tra regioni nonche' lesione di competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
Nella determinazione del numero degli organismi pagatori, la procedura prescritta e, in particolare, la previsione della obbligatoria acquisizione di una intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, rendendo rilevante la volontà di tutte le Regioni non soltanto garantisce che le loro attribuzioni costituzionali siano adeguatamente tutelate, ma consente di evitare quelle sperequazioni tra Regione e Regione, lamentate dalla Regione ricorrente. Nessuna lesione dell'autonomia normativa regionale è, inoltre, ravvisabile in ordine alla riserva allo Stato del potere di fissare le "modalità e procedure" per il riconoscimento degli organismi pagatori, in quanto, ai fini del riconoscimento, i criteri dovranno essere tratti dalla normativa comunitaria, alla quale le stesse Regioni potranno dare attuazione, anche eventualmente dettando condizioni più stringenti e rigorose di quelle previste dal regolamento comunitario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Nella determinazione del numero degli organismi pagatori, la procedura prescritta e, in particolare, la previsione della obbligatoria acquisizione di una intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, rendendo rilevante la volontà di tutte le Regioni non soltanto garantisce che le loro attribuzioni costituzionali siano adeguatamente tutelate, ma consente di evitare quelle sperequazioni tra Regione e Regione, lamentate dalla Regione ricorrente. Nessuna lesione dell'autonomia normativa regionale è, inoltre, ravvisabile in ordine alla riserva allo Stato del potere di fissare le "modalità e procedure" per il riconoscimento degli organismi pagatori, in quanto, ai fini del riconoscimento, i criteri dovranno essere tratti dalla normativa comunitaria, alla quale le stesse Regioni potranno dare attuazione, anche eventualmente dettando condizioni più stringenti e rigorose di quelle previste dal regolamento comunitario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 3
co. 2
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte