Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Agricoltura - Aiuti comunitari alla agricoltura - "Avvalimento" transitorio di uffici regionali da parte dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Ricorso della regione lombardia - Prospettata violazione di normativa comunitaria con lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Aiuti comunitari alla agricoltura - "Avvalimento" transitorio di uffici regionali da parte dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Ricorso della regione lombardia - Prospettata violazione di normativa comunitaria con lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è ravvisabile alcun vincolo nella normativa comunitaria in ordine alla concreta organizzazione dei servizi di pagamento degli aiuti comunitari, organizzazione che resta liberamente determinabile da parte degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine "delega" che compare nel regolamento CE n. 1663/95, punto 4 dell'allegato, debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell'ordinamento interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo così stringente da rendere illegittima la previsione che autorizza l'AGEA ad "avvalersi" degli uffici delle Regioni. Quanto, poi, alla omessa previsione di un trasferimento di risorse atto a compensare i costi connessi all'avvalimento, la possibilità di avvalersi degli uffici regionali appare chiaramente subordinata alla acquisizione di una intesa con le singole Regioni. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Non è ravvisabile alcun vincolo nella normativa comunitaria in ordine alla concreta organizzazione dei servizi di pagamento degli aiuti comunitari, organizzazione che resta liberamente determinabile da parte degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine "delega" che compare nel regolamento CE n. 1663/95, punto 4 dell'allegato, debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell'ordinamento interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo così stringente da rendere illegittima la previsione che autorizza l'AGEA ad "avvalersi" degli uffici delle Regioni. Quanto, poi, alla omessa previsione di un trasferimento di risorse atto a compensare i costi connessi all'avvalimento, la possibilità di avvalersi degli uffici regionali appare chiaramente subordinata alla acquisizione di una intesa con le singole Regioni. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte