Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26529  26530  26531  26532  26533  26535  26536  26537


Titolo
Agricoltura - Spese dichiarate dagli organismi pagatori - Rettifiche negative apportate dalla comunità europea - Sistema di imputazione - Ricorso della regione lombardia - Prospettata riferibilita' alle regioni degli "sfondamenti" di spesa alle stesse non imputabili - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel sistema delineato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, è lo Stato a rispondere immediatamente nei confronti della Comunità europea per irregolarità, inefficienza o errori imputabili agli organismi pagatori statali, così come, in modo perfettamente simmetrico, è stato previsto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni. Sicché il previsto meccanismo di natura compensativa diretto al duplice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comunità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre Regioni, non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né peraltro pregiudica la possibilità per le Regioni di contestare singole voci di recupero anche attraverso le normali vie giurisdizionali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/05/1999  n. 165  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte