Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Agricoltura - Spese dichiarate dagli organismi pagatori - Rettifiche negative apportate dalla comunità europea - Sistema di imputazione - Ricorso della regione lombardia - Prospettata riferibilita' alle regioni degli "sfondamenti" di spesa alle stesse non imputabili - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Spese dichiarate dagli organismi pagatori - Rettifiche negative apportate dalla comunità europea - Sistema di imputazione - Ricorso della regione lombardia - Prospettata riferibilita' alle regioni degli "sfondamenti" di spesa alle stesse non imputabili - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel sistema delineato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, è lo Stato a rispondere immediatamente nei confronti della Comunità europea per irregolarità, inefficienza o errori imputabili agli organismi pagatori statali, così come, in modo perfettamente simmetrico, è stato previsto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni. Sicché il previsto meccanismo di natura compensativa diretto al duplice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comunità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre Regioni, non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né peraltro pregiudica la possibilità per le Regioni di contestare singole voci di recupero anche attraverso le normali vie giurisdizionali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Nel sistema delineato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, è lo Stato a rispondere immediatamente nei confronti della Comunità europea per irregolarità, inefficienza o errori imputabili agli organismi pagatori statali, così come, in modo perfettamente simmetrico, è stato previsto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni. Sicché il previsto meccanismo di natura compensativa diretto al duplice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comunità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre Regioni, non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né peraltro pregiudica la possibilità per le Regioni di contestare singole voci di recupero anche attraverso le normali vie giurisdizionali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte