Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26529  26530  26531  26532  26533  26534  26536  26537


Titolo
Agricoltura - Personale in servizio presso l'aima non confluito nell'agea - Trasferimento alle regioni - Mancata indicazione delle risorse finanziarie occorrenti - Ricorso della regione lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Nessuna vulnerazione dell'autonomia finanziaria della Regione può dirsi prodotta per effetto della disposizione dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 1999, in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Regione ricorrente, la disposizione impugnata, nel comma 4, espressamente stabilisce che il personale della agenzia che attualemente assicura il funzionamento dell'organismo pagatore sarà trasferito alle Regioni "con le relative risorse finanziarie". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 sollevata dalla Regione Lombardia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/05/1999  n. 165  art. 6  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte