Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26529  26530  26531  26532  26533  26534  26535  26537


Titolo
Agricoltura - Soppressione dell'aima e successione nella titolarità dei beni dell'istituita agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Ricorso della regione lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
Nessun diritto successorio sul patrimonio della soppressa AIMA possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far fronte ai propri compiti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, il quale designa l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/05/1999  n. 165  art. 11  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte