Sentenza 317/2001 (ECLI:IT:COST:2001:317)
Massima numero 26536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Agricoltura - Soppressione dell'aima e successione nella titolarità dei beni dell'istituita agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Ricorso della regione lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Soppressione dell'aima e successione nella titolarità dei beni dell'istituita agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) - Ricorso della regione lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Nessun diritto successorio sul patrimonio della soppressa AIMA possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far fronte ai propri compiti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, il quale designa l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
Nessun diritto successorio sul patrimonio della soppressa AIMA possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far fronte ai propri compiti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, il quale designa l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/05/1999
n. 165
art. 11
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte