Ordinanza 318/2001 (ECLI:IT:COST:2001:318)
Massima numero 26538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato (in applicazione del divieto di "bis in idem") - Mancata previsione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Lamentato contrasto con il principio della parità delle parti in contraddittorio, nel processo, con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Inapplicabilita' della disposizione censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato (in applicazione del divieto di "bis in idem") - Mancata previsione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Lamentato contrasto con il principio della parità delle parti in contraddittorio, nel processo, con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Inapplicabilita' della disposizione censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto. Infatti, il censurato art. 530, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie formule, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, non può trovare applicazione nel giudizio 'a quo', poiché è indubitabile che, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta irrevocabile, l'imputato non può essere assolto, in applicazione del divieto di 'bis in idem', per quel medesimo fatto sol perchè è già stato giudicato.
- Sulla operatività dell'art. 529 cod. proc. pen. in relazione ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità, v. richiamata sentenza n. 27/1995.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto. Infatti, il censurato art. 530, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie formule, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, non può trovare applicazione nel giudizio 'a quo', poiché è indubitabile che, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta irrevocabile, l'imputato non può essere assolto, in applicazione del divieto di 'bis in idem', per quel medesimo fatto sol perchè è già stato giudicato.
- Sulla operatività dell'art. 529 cod. proc. pen. in relazione ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità, v. richiamata sentenza n. 27/1995.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 530
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte