Ordinanza 319/2001 (ECLI:IT:COST:2001:319)
Massima numero 26539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26540  26541


Titolo
Rilevanza della questione - Questione sulla quale è già intervenuta una ordinanza di restituzione degli atti al giudice rimettente - Sufficiente motivazione del nuovo atto di rimessione, in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità (sollevata dalla difesa erariale).

Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, il quale, a tal fine, rinvia alla precedente ordinanza di rimessione emessa nello stesso giudizio 'a quo' e restituita per 'jus superveniens'. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in siffatta ipotesi è sufficiente che il rimettente, nel sollevare la questione in continuità con la precedente ordinanza di rimessione, argomenti plausibilmente sulla persistente rilevanza della questione medesima.

- V. richiamata sentenza n. 273/1997 e ordinanza n. 278/2000.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte