Ordinanza 319/2001 (ECLI:IT:COST:2001:319)
Massima numero 26541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Previdenza e assistenza - Trattamento integrativo della previdenza obbligatoria - Accesso al pensionamento anticipato - Divieto - Lamentata compromissione della libertà di contrattazione collettiva, di iniziativa economica, dell'assistenza privata e del principio di eguaglianza - Questioni prospettate in modo contraddittorio - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Trattamento integrativo della previdenza obbligatoria - Accesso al pensionamento anticipato - Divieto - Lamentata compromissione della libertà di contrattazione collettiva, di iniziativa economica, dell'assistenza privata e del principio di eguaglianza - Questioni prospettate in modo contraddittorio - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. Infatti, le questioni - concernente i limiti e i vincoli addotti all'autonomia collettiva per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai trattamenti pensionistici complementari - sono prospettate in modo contraddittorio, avendo il rimettente premesso, in punto di rilevanza, che la fattispecie oggetto di cognizione dinanzi a sé è disciplinata esclusivamente dall'art. 59, comma 3, ed avendo, poi, in contraddizione con tale assunto, denunciato non solo la norma ritenuta applicabile nel giudizio 'a quo', ma anche l'art. 18, comma 8-quinquies.
M.F.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. Infatti, le questioni - concernente i limiti e i vincoli addotti all'autonomia collettiva per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai trattamenti pensionistici complementari - sono prospettate in modo contraddittorio, avendo il rimettente premesso, in punto di rilevanza, che la fattispecie oggetto di cognizione dinanzi a sé è disciplinata esclusivamente dall'art. 59, comma 3, ed avendo, poi, in contraddizione con tale assunto, denunciato non solo la norma ritenuta applicabile nel giudizio 'a quo', ma anche l'art. 18, comma 8-quinquies.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/04/1993
n. 124
art. 18
co. 8
legge
08/08/1995
n. 335
art. 15
co. 5
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte