Ordinanza 321/2001 (ECLI:IT:COST:2001:321)
Massima numero 26543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta di revoca - Impossibilità di decisione allo stato degli atti disponibili - Mancata attribuzione al giudice del potere di acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza e di quello del giusto processo - Mancata omogeneità dei termini a raffronto - Discrezionalita' del legislatore in materia di contraddittorio e di poteri di integrazione probatoria - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta di revoca - Impossibilità di decisione allo stato degli atti disponibili - Mancata attribuzione al giudice del potere di acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza e di quello del giusto processo - Mancata omogeneità dei termini a raffronto - Discrezionalita' del legislatore in materia di contraddittorio e di poteri di integrazione probatoria - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disposizione censurata. Infatti, la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini preliminari - oltre a porsi in contrasto con l'assetto del sistema processuale vigente, impropriamente assimilando la logica del giudizio cautelare a quella nel merito del processo - risulta una soluzione non costituzionalmente necessitata, in una materia - quale quella delle modalità e dei contenuti del contraddittorio - di spettanza del legislatore nel limite, qui non superato, della ragionevolezza.
- V. richiamate sentenze n. 89/1998, n. 4/1992, n. 71/1996 e ordinanze n. 412/1999 e n. 440/1997.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disposizione censurata. Infatti, la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini preliminari - oltre a porsi in contrasto con l'assetto del sistema processuale vigente, impropriamente assimilando la logica del giudizio cautelare a quella nel merito del processo - risulta una soluzione non costituzionalmente necessitata, in una materia - quale quella delle modalità e dei contenuti del contraddittorio - di spettanza del legislatore nel limite, qui non superato, della ragionevolezza.
- V. richiamate sentenze n. 89/1998, n. 4/1992, n. 71/1996 e ordinanze n. 412/1999 e n. 440/1997.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 299
co. 3
codice di procedura penale
n. 0
art. 299
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte