Sentenza 126/2022 (ECLI:IT:COST:2022:126)
Massima numero 44780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
06/04/2022; Decisione del
06/04/2022
Deposito del 24/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Titolo
Caccia - In genere - Norme della Regione Lombardia - Esercizio dell'attività venatoria - Previsione che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 040001).
Caccia - In genere - Norme della Regione Lombardia - Esercizio dell'attività venatoria - Previsione che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 040001).
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che, modificando l'art. 22 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, dispone che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero. L'espressione che si legge nella disposizione impugnata è stata adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza costituzionale n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. (Precedenti: S. 40/2020 - mass. 42483; S. 291/2019 - mass. 40980; S. 249/2019 - mass. 40861; S. 174/2017 - mass. 40345; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 278/2012 - mass. 36758).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che, modificando l'art. 22 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, dispone che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero. L'espressione che si legge nella disposizione impugnata è stata adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza costituzionale n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. (Precedenti: S. 40/2020 - mass. 42483; S. 291/2019 - mass. 40980; S. 249/2019 - mass. 40861; S. 174/2017 - mass. 40345; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 278/2012 - mass. 36758).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
25/05/2021
n. 8
art. 13
co.
legge della Regione Lombardia
16/08/1993
n. 26
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte