Ordinanza 322/2001 (ECLI:IT:COST:2001:322)
Massima numero 26544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Interpretazione giurisprudenziale - Perfezionamento della notificazione al momento della ricezione dell'atto (anziché al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini a tutte le formalita' richieste - Prospettata diversità di disciplina, rispetto a quella di altre analoghe fattispecie, con violazione del diritto di difesa del notificante - Mancato esperimento, da parte del rimettente, di una diversa opzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale. Infatti, la Corte rimettente - avendo assunto che la censurata interpretazione non sarebbe imposta dal tenore letterale della norma ed anzi non sarebbe neanche rispondente ad alcuna regola generale dell'ordinamento - incoerentemente omette di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso non lesivo dei valori costituzionali, tanto più che proprio alla Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 149  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte