Ordinanza 324/2001 (ECLI:IT:COST:2001:324)
Massima numero 26546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Poteri istruttori - Integrazione dell'attività svolta dagli uffici amministrativi - Ordine di comparizione di terzi (ritualmente convocati), dinanzi al giudice tributario - Mancata previsione del potere di disporre l'accompagnamento coattivo del terzo inadempiente all'ordine del giudice - Prospettata irragionevolezza - Richiesta di sentenza additiva carente di indicazioni di ordine costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto non attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del terzo - inadempiente ad un ordine del giudice - al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi a operazioni fiscalmente rilevanti. Il rimettente, infatti, nel sollecitare la richiesta pronuncia per la introduzione nel processo tributario di un mezzo di prova non previsto dal legislatore, non prospetta tuttavia convincenti ragioni di ordine costituzionale, che possano indurre a tale soluzione.

- Sulle caratteristiche del processo tributario, anche sotto l'aspetto probatorio, sentenze qui richiamate n. 18/2000 e n. 141/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 7  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte