Ordinanza 325/2001 (ECLI:IT:COST:2001:325)
Massima numero 26547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Sentenza di secondo grado - Impossibilità di sospenderne l'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento dei contribuenti (in relazione, in specie, alle controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario) - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione 'ope iudicis' della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza di ricorso per Cassazione. Identica questione è stata, infatti, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 165/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 47  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 49  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte