Ordinanza 328/2001 (ECLI:IT:COST:2001:328)
Massima numero 26550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 27/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione liguria - Bilancio e contabilita' - Somme conseguite da prestiti obbligazionari - Non assoggettabilità al regime di tesoreria unica - Lamentato contrasto della disposizione regionale impugnata con le norme della legislazione statale in materia - Sopravvenienza di una nuova disciplina - Cessazione della materia del contendere.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale, dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Liguria riapprovata il 14 dicembre 1999, in virtù della quale la Regione non è assoggettata all'obbligo di ricorrere al sistema di tesoreria unica relativamente alle somme derivanti da prestiti obbligazionari, dal momento che l'intervenuto mutamento del quadro normativo - a seguito delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica contenute nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 - ha fatto venir meno la necessità di una pronunzia di costituzionalità su tale questione.

- Su precedente analoga pronuncia, v. sentenza, qui richiamata, n. 84/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  14/12/1999  n. 0  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  30/03/1981  n. 119  art. 40  

decreto legge  12/09/1983  n. 463  art. 21  

legge  11/11/1983  n. 638  art. 0  

legge  27/12/1983  n. 730  art. 35  

legge  29/10/1984  n. 720  art. 3  

legge  29/10/1984  n. 720  art. 0  

decreto legislativo  07/08/1997  n. 279  art. 7  

decreto legislativo  07/08/1997  n. 279  art. 8  

decreto legislativo  07/08/1997  n. 279  art. 9