Sentenza 329/2001 (ECLI:IT:COST:2001:329)
Massima numero 26552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  24/09/2001;  Decisione del  24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26551  26553  26554


Titolo
Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la S. Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, in quanto difettano gli elementi per apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione, né potendo il vizio essere sanato dall'allegazione che di tali elementi sia fatta dalla parte costituita.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/03/1985  n. 121  art. 0  co. 0

Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede  18/02/1984  n. 0  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte