Sentenza 329/2001 (ECLI:IT:COST:2001:329)
Massima numero 26553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Titolo
Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita' al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.
Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita' al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.
Testo
La norma contenuta nell'art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte costituita - essa non gode di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 7 della Costituzione e rimane ferma pur dopo l'Accordo (del 1984) modificativo del Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito, affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica.
La norma contenuta nell'art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte costituita - essa non gode di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 7 della Costituzione e rimane ferma pur dopo l'Accordo (del 1984) modificativo del Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito, affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte