Sentenza 127/2022 (ECLI:IT:COST:2022:127)
Massima numero 44864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/04/2022;  Decisione del  07/04/2022
Deposito del 26/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44865  44866


Titolo
Circolazione e soggiorno (libertà di) - In genere - Limitazioni per motivi di sanità - Necessità di prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità - Possibilità per il legislatore di adottare misure adeguate, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, fino all'isolamento individuale. (Classif. 046001).

Testo

I motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell'art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose. (Precedente: S. 68/1964 - mass. 2186).


In linea di principio, non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell'interesse della collettività (art. 32 Cost.) possa stringersi di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità. A seconda dei casi, in particolare, e sempre alla luce della evoluzione della pandemia, il legislatore potrà orientarsi, sia nel senso di prescrivere un divieto generalizzato a recarsi in determinati luoghi, sia nel senso di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libertà di circolare, siano, a causa della contagiosità, un pericoloso vettore della malattia.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte