Sentenza 329/2001 (ECLI:IT:COST:2001:329)
Massima numero 26554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  24/09/2001;  Decisione del  24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26551  26552  26553


Titolo
Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziche' a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline. Per altro verso, dall'accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente, deriverebbe una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e degli artt. 129 e 129-bis del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato, sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esecutiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) assicurato dalla legge n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/05/1929  n. 847  art. 18  co. 0

codice civile    n. 0  art. 129  co. 0

codice civile    n. 0  art. 129  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte