Ordinanza 330/2001 (ECLI:IT:COST:2001:330)
Massima numero 26555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  24/09/2001;  Decisione del  24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Cumulo di agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Diritto al rimborso dell'imposta - Esclusione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano effettuato versamenti indebiti - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (con la sentenza n. 416/2000), nel senso richiesto dall'attuale rimettente, venendo meno, conseguentemente, il divieto di rimborso dell'imposta di registro, in caso di cumulo di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 7  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte