Ordinanza 331/2001 (ECLI:IT:COST:2001:331)
Massima numero 26556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' - Criteri di determinazione - Applicabilità anche alla misura dei risarcimenti dovuti per occupazioni illegittime - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilita'.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' - Criteri di determinazione - Applicabilità anche alla misura dei risarcimenti dovuti per occupazioni illegittime - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto nel regolare la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Infatti, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua' con la sentenza n. 369 del 1996.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto nel regolare la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Infatti, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua' con la sentenza n. 369 del 1996.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/1995
n. 549
art. 1
co. 65
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 6
legge
08/08/1992
n. 359
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte