Ordinanza 332/2001 (ECLI:IT:COST:2001:332)
Massima numero 26557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Titolo
Domicilio - Perquisizioni finalizzate al rinvenimento di armi - Indeterminatezza dei presupposti legittimanti gli interventi della polizia giudiziaria - Lamentata violazione dell'obbligo di tassativa determinazione, per legge, dei casi di perquisizione domiciliare - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Domicilio - Perquisizioni finalizzate al rinvenimento di armi - Indeterminatezza dei presupposti legittimanti gli interventi della polizia giudiziaria - Lamentata violazione dell'obbligo di tassativa determinazione, per legge, dei casi di perquisizione domiciliare - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quo' totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quo' totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
18/06/1931
n. 773
art. 41
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 14
Altri parametri e norme interposte