Ordinanza 332/2001 (ECLI:IT:COST:2001:332)
Massima numero 26558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  24/09/2001;  Decisione del  24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26557  26559


Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Utilizzabilità in caso di atti posti in essere in violazione di divieti (nella specie, anche in caso di nullità della perquisizione) - Assunto contrasto con il diritto di difesa - Opzioni in materia riservate esclusivamente al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”. Infatti, la soluzione prospettata dal giudice 'a quo' finisce per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché l’accoglimento del quesito comporterebbe l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 191  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte