Ordinanza 332/2001 (ECLI:IT:COST:2001:332)
Massima numero 26559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 27/09/2001; Pubblicazione in G. U. 03/10/2001
Titolo
Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza del potere consentito agli organi di polizia giudiziaria - Asserito eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza del potere consentito agli organi di polizia giudiziaria - Asserito eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all’art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto, pur avendo la legge delega previsto che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza, ha stabilito che continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931. Infatti, la disposizione di cui al citato art. 41 appare giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria “in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale”.
- V. precedenti citati sentenze n. 110/1976 e n. 173/1974.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all’art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto, pur avendo la legge delega previsto che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza, ha stabilito che continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931. Infatti, la disposizione di cui al citato art. 41 appare giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria “in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale”.
- V. precedenti citati sentenze n. 110/1976 e n. 173/1974.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 225
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 numero 31