Sentenza 333/2001 (ECLI:IT:COST:2001:333)
Massima numero 26561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 05/10/2001; Pubblicazione in G. U. 10/10/2001
Titolo
Intervento in giudizio della confederazione italiana della proprietà di roma confedilizia - Mancata costituzione nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Intervento in giudizio della confederazione italiana della proprietà di roma confedilizia - Mancata costituzione nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Testo
Va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. L’ente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio 'a quo', vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo costante giurisprudenza, l’intervento deve basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta.
- V., fra le ultime, ordinanze nn. 456/2000 e 129/1998.
M.F.
Va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. L’ente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio 'a quo', vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo costante giurisprudenza, l’intervento deve basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta.
- V., fra le ultime, ordinanze nn. 456/2000 e 129/1998.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte