Sentenza 333/2001 (ECLI:IT:COST:2001:333)
Massima numero 26562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 05/10/2001; Pubblicazione in G. U. 10/10/2001
Titolo
Locazione di immobili urbani - Rilascio dell’immobile locato - Condizione per l’esecuzione - Asserita limitazione nella tutela del diritto soggettivo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
Locazione di immobili urbani - Rilascio dell’immobile locato - Condizione per l’esecuzione - Asserita limitazione nella tutela del diritto soggettivo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
Testo
Inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Infatti, il rimettente, pur affermando che il giudizio pendente dinanzi a lui non può essere definito senza l’applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali esso si fonda e nemmeno ne chiarisce l’oggetto, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo all’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione.
M.F.
Inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Infatti, il rimettente, pur affermando che il giudizio pendente dinanzi a lui non può essere definito senza l’applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali esso si fonda e nemmeno ne chiarisce l’oggetto, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo all’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/12/1998
n. 431
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte