Sentenza 333/2001 (ECLI:IT:COST:2001:333)
Massima numero 26563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2001; Decisione del
24/09/2001
Deposito del 05/10/2001; Pubblicazione in G. U. 10/10/2001
Titolo
Locazione di immobili urbani - Rilascio dell’immobile locato - Condizione per l’esecuzione - Dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto obblighi fiscali - Impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale.
Locazione di immobili urbani - Rilascio dell’immobile locato - Condizione per l’esecuzione - Dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto obblighi fiscali - Impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che pone quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione, dell’ICI e dell’imposta sui redditi relativa ai canoni. Infatti, tale onere, imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, ha fini esclusivamente fiscali e risulta privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, sicché esso si traduce in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
- V. precedente conforme sentenza n. 113/1963.
M.F.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che pone quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione, dell’ICI e dell’imposta sui redditi relativa ai canoni. Infatti, tale onere, imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, ha fini esclusivamente fiscali e risulta privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, sicché esso si traduce in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
- V. precedente conforme sentenza n. 113/1963.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/12/1998
n. 431
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte