Libertà personale - In genere - Garanzia dell'habeas corpus - Portata. (Classif. 142001).
Il nucleo irriducibile dell'habeas corpus, tutelato dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti ivi espressamente menzionati (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, o convalidato da quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l'autorità di pubblica sicurezza.
L'impiego della forza per restringere la capacità di disporre del proprio corpo, purché ciò avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea, è precluso alla legge dalla lettera stessa dell'art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialità assicura che non siano commessi arbìtri in danno delle persone. (Precedenti: S. 30/1962 - mass. 1489; S. 13/1972 - mass. 5898).